Da regolamento

Crediti formativi ed iscritti

  • Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti all’anno.
  • Un credito corrisponde a 1 ora di attività formativa
  • L’attività formativa a distanza (FAD) non può essere superiore al 50 % dei corsi annui
  • Il Consiglio dell’Ordine Regionale, su domanda dell’interessato, può esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa per: 1) gravidanza; 2) grave malattia o infortunio; 3) interruzione (non inferiore a 6 mesi) dell’attività professionale o trasferimento all’estero.
  • Coloro che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione continua. L’iscritto attesta di non essere in possesso di partita IVA e di non esercitare attività professionale.
  • Ogni iscritto invia al Consiglio dell’Ordine Regionale entro il mese di marzo di ogni anno copia conforme (auto certificazione) della documentazione che certifichi il percorso formativo dell’anno precedente.
  • Gli iscritti che non rispettano l’obbligo formativo sono sanzionabili (censura, sospensione, radiazione).

 

Consiglio dell’Ordine Regionale

  • Il Consiglio dell’Ordine Regionale vigila sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti e sulle attività dei soggetti (enti) accreditati che hanno organizzato le attività
  • Il Consiglio dell'Ordine Regionale annota su apposito registro la storia formativa di ogni iscritto.

 

Consiglio dell’Ordine Nazionale

  • Il Consiglio Nazionale è preposto alla autorizzazione dei soggetti e dei professionisti che si propongono a realizzare attività di formazione continua (registro dei soggetti e delle attività formative autorizzate)
  • Dopo delibera motivata del Consiglio nazionale la richiesta di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della Giustizia che rilascia il parere definitivo
  • Per eccezionali motivi, l’attribuzione dei crediti formativi può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell’evento previa richiesta dell’Ordine Regionale
  • Le attività formative organizzate dagli Ordini al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia.

Da allegato

Accreditamento enti

I soggetti richiedenti trasmettono al Consiglio Nazionale una domanda di accreditamento ed allegano: i) certificato CIAA con dicitura antimafia o altro (soggetti non sono tenuti alla registrazione alla Camera di Commercio); ii) DURC aggiornato (se in uso/obbligo per l’ente partecipante). Inoltre, per facilitare la valutazione, allegano una descrizione delle esperienze pregresse ed il piano formativo che intendono erogare. In particolare potranno evidenziare:

  • Ragione sociale e denominazione
  • Sede legale stabile in Italia e/o all’estero
  • Sede operativa (caratteristiche della sede operativa ed eventuali accreditamenti regionali e/o nazionali)
  • CV del Legale rappresentante e documento di identità
  • Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, la quale dovrà indicare la seguente dicitura: "gli/l’eventi/o e i programmi formativi realizzati e l'attività educazionale derivante, ha il solo scopo di formare i professionisti e non è influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di formazione dei professionisti partecipanti".
  • Evidenza della finalità formativa all’interno dell’atto costitutivo (oggetto sociale o altro)
  • Eventuale presenza nei bilanci di evidenze legate ai proventi derivanti da attività formative
  • Curriculum vitae del responsabile amministrativo
  • Rispetto degli obblighi di prevenzione infortuni, degli obblighi previdenziali e fiscali (dichiarazione).
  • Esperienze, metodologie didattiche e personale coinvolto
  • Organigramma - Curriculum vitae del responsabile della formazione - Curriculum del responsabile del sistema informatico (solo per i corsi FAD) - Curriculum vitae del coordinatore scientifico e dei membri del Comitato tecnico scientifico (CTS) - Curricula del responsabile, del tutor e dei docenti
  • Eventuale certificazione inerente l’accreditamento presso altri enti per l’erogazione di attività formativa
  • Analisi dei fabbisogni formativi dei professionisti (come si intende valutare il fabbisogno)
  • Documentazione sulle modalità attuate e che si attueranno per la rilevazione della presenze e di valutazione dell’apprendimento.

Le Università, gli Enti pubblici di ricerca ed altri Enti Pubblici che si occupano anche di formazione devono esclusivamente produrre domanda di accreditamento.
Sono di diritto riconosciute come Agenzie Formative accreditate il Consiglio dell’Ordine Nazionale e gli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari, nonché loro associazioni o fondazioni.
Gli Enti già inseriti negli elenchi regionali (presso Assessorati alla formazione) dei fornitori di attività formative devono esclusivamente presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accreditamento (lettera/delibera di accreditamento).
 

Altri crediti formativi riconosciuti

Altri crediti riconosciuti previa autorizzazione da parte degli ordini regionali e che possono contribuire nel triennio ad un massimo del 50% dei crediti obbligatori.

  • Pubblicazione di articoli (2 crediti per articolo per un massimo di 10 crediti annui)
  • Commissioni per gli Esami di Stato (5 crediti per un massimo di 5 crediti annui)
  • Comitati scientifici e Commissioni Tecniche (5 crediti per riunione, con un massimo di 10 crediti annui)
  • Relatore a convegni (5 crediti per un massimo di 10 crediti annui)
  • Assemblea per l’approvazione annuale del bilancio e dei programmi operativi territoriali 3 crediti.

Questo documento non sostituisce quanto riportato nel regolamento per la formazione continua e nel relativo allegato ma vuole evidenziare e sintetizzare quanto in essi riportato.